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INFORMAZIONI UTILI

Non è illegittimo il rifiuto dell'amministratore di inserire nell'ordine del giorno gli argomenti richiesti da alcuni condomini

(17/03/2009)Cass. civ. Sez. II, sentenza del 31 ottobre 2008 n. 26336

In tema di poteri dei condomini con riguardo all'assemblea condominiale, non vi è alcuna disposizione di legge che obblighi l'amministratore ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti proposti da singoli condomini;
poichè il codice civile prevede, all'art. 66 disp. att., che due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio, possono chiedere all'amministratore la convocazione di una assemblea straordinaria, ovvero possono provvedervi direttamente in caso di mancato adempimento alla richiesta, deve ritenersi che alle medesime condizioni possa anche essere richiesto in modo vincolante all'amministratore di inserire argomenti all'ordine del giorno di una assemblea già convocata.
 
Al di fuori di dette condizioni, non sussiste un diritto del singolo condomino ad imporre la trattazione di questioni in sede assembleare, ferma restando la tutela giurisdizionale del condomino nelle ipotesi di disfunzioni dell'organo amministrativo o decisionale del condominio".

Contratto di assicurazione contro i danni stipulato dal condominio, richiesta indennizzo

(11/03/2010)Trib. Modena, sentenza del 3 novembre 2009 n. 1574

Riguardo al contratto di assicurazione contro i danni stipulato dal condominio, i condomini sono terzi tra loro e di conseguenza non sono legittimati a richiedere l'indennizzo alla Compagnia assicurativa.

SOGGETTI CHE POSSONO USUFRUIRE  DELLA DETRAZIONE IRPEF DEL 36% o  50%

La detrazione Irpef compete, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a loro carico, al possessore o detentore dell'immobile sul quale sono eseguiti i lavori e cioè:

- Al proprietario o al nudo proprietario;

- Al titolare di un diritto reale sullo stesso ( uso, usufrutto, abitazione);

- Agli eredi del titolare dell'immobile;

- All'inquilino o al comodatario;

- Ai soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi anche se ancora titolari di mutuo individuale;

- Ai soci di cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi, che sono compresi tra i detentori dell'immobile;

- Agli imprenditori individuali, anche agricoli, se l'immobile relativo all'impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene strumentale per l'esercizio nè bene alla cui produzione  o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima;

- Ai soggetti di cui all'art. 5 del Tuir che producono redditi in forma associata;

I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:

- interventi di manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze

- interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali

- realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche di proprietà comune

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi

- interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi

- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne

Vigilanza
Al fine di attivarsi per far cessare gli abusi, l’amministratore condominiale non necessita di alcuna previa delibera condominiale, posto che egli è tenuto ex lege a curare l’osservanza del regolamento di condominio al fine di tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità e all’abitabilità dell’edificio. È, altresì, nelle sue facoltà, ai sensi dell’art. 70 att. c.c., anche quella di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili di siffatte violazioni del regolamento, ove lo stesso preveda tale possibilità. * Cass. civ., sez. II, 26 giugno 2006, n. 14735,
LE INNOVAZIONI

Trib. civ. Milano sez. XIII, sent. n. 13226 del 30 novembre 2016

Innovazioni realizzate da un singolo condomino nei limiti degli artt. 1102 e 1120 c.c. – Autorizzazione assembleare – Necessità – Esclusione.

Per realizzare innovazioni sia pur nei limiti di cui agli artt. 1102 e 1120 c.c. il condomino non ha necessità di chiedere l’autorizzazione assembleare, salve eventuali limitazioni contenute nei regolamenti condominiali di natura contrattuale cui i condòmini si siano vincolati in sede di costituzione del condominio o di acquisto del bene in condominio, rientrando il potere di realizzazione di innovazione nell’orbita di un diritto soggettivo spettante al singolo condomino, sia pure nei limiti previsti dalla legge.

Cass. civ. sez. II, sent. n. 24960 del 6 dicembre 2016

Destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale – Delibera – Legittimità – Condizioni.

La delibera assembleare di destinazione a parcheggio di un’area di giardino condominiale, interessata solo in piccola parte da alberi di alto fusto e di ridotta estensione rispetto alla superficie complessiva, non dà luogo ad una innovazione vietata dall’art. 1120 c.c., non comportando tale destinazione alcun apprezzabile deterioramento del decoro architettonico, né alcuna significativa menomazione del godimento e dell’uso del bene comune, ed anzi, da essa derivando una valorizzazione economica di ciascuna unità abitativa e una maggiore utilità per i condòmini.

Cass. civ. sez. II , sent. n. 1898 del 25 gennaio 2017

Posti auto all’interno di area condominiale – Legittimità dell’assegnazione in via esclusiva e per un tempo indefinito – Esclusione.

Costituisce innovazione vietata ai sensi dell’art. 1120, ultimo comma, c.c., l’assegnazione, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti auto all’interno di un’area condominiale, in quanto ciò determina una limitazione all’uso ed al godimento che gli altri condòmini hanno diritto di esercitare sul bene comune.

Divieto di alterazione del decoro architettonico del fabbricato.

Concetto di decoro

Secondo la giurisprudenza per “decoro architettonico” – concetto che peraltro non va confuso con quello di “aspetto architettonico” di cui all’art. 1127 c.c. – deve intendersi “l’estetica dell’edificio, costituita dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico” (cfr., fra le altre, Cass. sent. n. 27551 del 14.12.2005). Per i giudici, quindi, decoro architettonico è sinonimo di armonia e nello stesso senso si è espressa anche la dottrina (cfr. AA. VV., Trattato del condominio, ed. Cedam, 2008, 260).

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